Nota MIUR 23.02.2016, prot. n. 2076: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno 2016/2017.

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Nota MIUR 23.02.2016, prot. n. 2076: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2016/2017.


Nota MIUR 23.02.2016, prot. n. 2076

Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2016/2017.

Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co. 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

– tassa di iscrizione (1): euro 6,04;

– tassa di frequenza: euro 15,13;

– tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: euro 12,09 (2);

– tassa di rilascio dei relativi diplomi: euro 15,13.

L’art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l’altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all’articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.

I limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l’anno scolastico 2016/2017, in ragione dell’1 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2016 (Documento di economia e finanza 2015 – fonte Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.

Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone Limite massimo di reddito per l’a.s. 2015/2016 riferito all’anno d’imposta 2014 Rivalutazione in ragione dell’1 % con arrotondamento all’unità di euro superiore Limite massimo di reddito per l’a.s. 2016/2017 riferito all’anno d’imposta 2015
1 euro 5.283,00 euro 53,00 euro 5.336,00
2 euro 8.760,00 euro 88,00 euro 8.848,00
3 euro 11.259,00 euro 113,00 euro 11.372,00
4 euro 13.447,00 euro 134,00 euro 13.581,00
5 euro 15.633,00 euro 156,00 euro 15.789,00
6 euro 17.718,00 euro 177,00 euro 17.895,00
7 e oltre euro 19.798,00 euro 198,00 euro 19.996,00

Con l’occasione, in relazione al versamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella C.M. 20 ottobre 2015, n. 20, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.

(1) La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile una tantum all’atto dell’iscrizione al quarto anno.
(2) Si precisa che, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con D.I. 15 giugno 2010, l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente.


Fonte: Informazioni scolastiche a cura di Bartolo Pavone: Nota MIUR 23.02.2016, prot. n. 2076 Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2016/2017. Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, co. 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

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