L’esercizio di libere professioni – Informazioni scolastiche di Confintesa Scuola, a cura di Bartolo Pavone.

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Pavone, Confintesa Scuola: Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.


Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.”

Così recita l’articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94, relativamente alla possibilità per il personale docente di svolgere la libera professione.

L’attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che:

  • non sia di pregiudizio all’assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
  • sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio;
  • sia coerente con l’insegnamento impartito.

Fonte: Informazioni scolastiche a cura di Bartolo Pavone: Pavone, confintesa scuola : Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.


 

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