L’indennità di turno spetta nei giorni di riposo compensativo, ma non nei giorni non lavorati – Aiop

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n. 24439 del 1 dicembre 2015

giovedì 7 gennaio 2016

Avv. Sonia Gallozzi

300300p927EDNmain20141105 lavoroturniCon la recente sentenza in esame, la Corte di Cassazione torna sul tema dell’indennità di turno. La vertenza è stata introdotta da alcuni lavoratori di un’azienda ospedaliera piemontese, che non aveva riconosciuto l’indennità sia nelle assenze determinate da riposo compensativo, sia per i sabati non lavorati, in quanto i dipendenti non erano in turno.
Gli Ermellini, richiamando precedenti giurisprudenziali anche recenti, hanno ritenuto errata la prima condotta dell’azienda e, viceversa, corretta la seconda.

Nello specifico, la Corte, condividendo e ribadendo principi già sanciti sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 27273 del 2013, nonché Cass. nn. 13447, n. 13803, 13804 e 13805 del 2015), ha espressamente sancito ”l’indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato, ove questa non sia lavorata per riposo settimanale, trattandosi di emolumento agganciato all’effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato in turni, sicché essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni“. Nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa, rispetto all’orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore, per effetto della necessità di copertura dei turni stessi.

A tal proposito, occorre segnalare come il nostro CCNL disponga in maniera conforme alla massima testè esaminata ed infatti all’art. 59 espressamente dispone “il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno)”, recependo dunque in toto il principio secondo cui “il pagamento dell’indennità di turno compete al lavoratore solo per i periodi di effettiva prestazione in turno, cui sono equiparati unicamente i c.d. giorni di servizio a “zero ore”, ossia i giorni di riposo compensativo accordati a recupero delle maggiori prestazioni rese rispetto all’ordinario debito orario”.

Sorgente: L’indennità di turno spetta nei giorni di riposo compensativo, ma non nei giorni non lavorati – Aiop


 

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