Depenalizzazione reati sul lavoro in vigore dal 6 febbraio

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Il decreto legislativo delegato n. 8 del 2016 disciplina gli effetti della depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e di previdenza sociale trasformati in illeciti amministrativi. Il decreto legislativo, in vigore dal 6 febbraio 2016, individua, infatti, specifiche misure per quanto attiene alle conseguenze sanzionatorie riguardanti i reati già accertati e oggetto di procedimento penale, oltre ad indicare le modalità applicative delle nuove sanzioni amministrative. La depenalizzazione si applica anche nei riguardi delle condotte illecite poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto, a condizione che il relativo procedimento penale non sia ancora stato definito con sentenza o con decreto irrevocabili.

 


Reati depenalizzati

Tra le ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria che vengono depenalizzate rientrano:

  • le omesse ritenute previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro a titolo di sostituti d’imposta, entro il limite di 10 mila euro;
  • l’abusivismo nel mercato del lavoro;
  • le violazioni del collocamento obbligatorio dei massaggiatori e fisioterapisti non vedenti;
  • le discriminazioni di genere;
  • la somministrazione di lavoro abusiva;
  • l’utilizzazione illecita;
  • l’appalto e il distacco illeciti;
  • le dichiarazioni false o gli atti fraudolenti volti ad ottenere prestazioni previdenziali;
  • l’illecita mediazione nell’assistenza ai lavoratori.
Nel decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che attua la legge 28 aprile 2014, n. 67, ed entra in vigore il 6 febbraio 2016, non è soltanto prevista la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria (omesse ritenute previdenziali, abusivismo nel mercato del lavoro, violazioni del collocamento obbligatorio dei massaggiatori e fisioterapisti non vedenti, discriminazioni di genere, somministrazione di lavoro abusiva, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti, dichiarazioni false o atti fraudolenti per ottenere prestazioni previdenziali, illecita mediazione nell’assistenza ai lavoratori), ma sono individuate specifiche misure per quanto attiene alle conseguenze sanzionatorie riguardanti i reati già accertati e oggetto di procedimento penale, oltre a indicare le modalità applicative delle nuove sanzioni amministrative.

Il decreto delegato, infatti, indica le disposizioni applicabili per irrogare le sanzioni amministrative e le autorità amministrative competenti ad irrogarle, inoltre, richiamando disposizioni già proposte da precedenti interventi legislativi di depenalizzazione – il riferimento diretto sembra essere quello al d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (artt. 100-102) –, gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 disciplinano espressamente l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente e la trasmissione degli atti relativi all’autorità amministrativa.


Illeciti amministrativi

Per quanto riguarda la trasformazione dei reati penali in illeciti amministrativi, le nuove sanzioni saranno:

  • da 5mila a 15mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 6 mesi;
  • da 5mila a 30mila euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a 1 anno;
  • da 10mila a 50mila per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore a 1 anno.

Reati e illeciti civili

Per quanto riguarda la trasformazione dei reati penali in illeciti civili viene lasciata alla vittima la facoltà di poter decidere se se agire o meno contro il soggetto responsabile, non essendo più prevista l’attivazione da parte della Procura della Repubblica:

  • nel caso in cui il colpevole venga condannato lo Stato potrà applicare una sanzione civile;
  • nel caso in cui la vittima decida di non agire, il fatto resterà impunito ed il soggetto responsabile non sarà tenuto a versare nulla.

Sorgenti: LINK1LINK2 – LINK Gazzetta Ufficiale


 

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